IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette; Vista la legge 4 gennaio 1994, n. 10, con la quale e' stato istituito il Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena; Visti gli articoli 8 e 9 della citata legge n. 394/1991, relativi alla istituzione ed alla gestione degli enti Parco; Vista l'intesa fra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna, relativa al Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena, firmata in data 29 dicembre 1995; Vista la nota prot. n. SCN/ST/96/1400 del 31 gennaio 1996 del Ministro dell'ambiente, con la quale e' stato richiesto alla regione autonoma della Sardegna il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 18/1 dell'8 maggio 1996, con la quale la regione autonoma della Sardegna esprime il proprio parere in merito alla sopracitata nota; Ritenuto di dover accogliere le modifiche proposte nella delibera della giunta regionale suddetta, relativamente alla regolamentazione della navigazione, accesso e sosta nelle aree marine Ma delle isole di sud-est e alla disciplina di traffico e noleggio; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 maggio 1996; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente; Decreta: Art. 1. 1. E' istituito, con decorrenza 1 gennaio 1997, l'ente Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena. 2. L'ente Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena ha personalita' di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente. 3. All'ente Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. 4. L'ente Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena e' inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge. 5. Il territorio del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena comprende tutte le isole e gli isolotti appartenenti al territorio del comune di La Maddalena, nonche' le aree marine circostanti, ed e' delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:25.000 depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione autonoma della Sardegna e la sede dell'ente Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena, ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. 6. Nel territorio del parco, a decorrere dalla data di costituzione dell'organismo di gestione e fino all'approvazione del piano del Parco, di cui all'art. 12 della legge n. 394/1991, si applicano, fatte salve le utilizzazioni del territorio medesimo per esigenze di carattere militare, anche connesse con accordi internazionali, le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante. 7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' definita la dotazione organica dell'ente Parco. 8. Sono fatte salve le competenze del Corpo forestale dello Stato di cui al comma 3 dell'art. 31 della citata legge n. 394/l991.