IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la legge 8 luglio 1986, n.  349,  recante  l'istituzione  del
Ministero dell'ambiente;
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in
materia di aree protette;
  Vista  la  legge  4  gennaio  1994,  n.  10,  con la quale e' stato
istituito il Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena;
  Visti gli articoli 8 e 9 della citata legge n.  394/1991,  relativi
alla istituzione ed alla gestione degli enti Parco;
  Vista l'intesa fra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma
della  Sardegna,  relativa  al  Parco nazionale dell'Arcipelago de La
Maddalena, firmata in data 29 dicembre 1995;
  Vista la nota prot. n.  SCN/ST/96/1400  del  31  gennaio  1996  del
Ministro  dell'ambiente, con la quale e' stato richiesto alla regione
autonoma della Sardegna il parere di cui all'art.  8  della  legge  6
dicembre 1991, n. 394;
  Vista la deliberazione della giunta regionale n. 18/1 dell'8 maggio
1996,  con  la  quale  la  regione autonoma della Sardegna esprime il
proprio parere in merito alla sopracitata nota;
  Ritenuto di dover accogliere le modifiche proposte  nella  delibera
della  giunta regionale suddetta, relativamente alla regolamentazione
della navigazione, accesso e sosta nelle aree marine Ma  delle  isole
di sud-est e alla disciplina di traffico e noleggio;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 15 maggio 1996;
  Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' istituito,  con  decorrenza  1  gennaio  1997,  l'ente  Parco
nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena.
  2.  L'ente  Parco  nazionale  dell'Arcipelago  de  La  Maddalena ha
personalita' di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza  del
Ministero dell'ambiente.
  3.  All'ente  Parco  nazionale  dell'Arcipelago  de La Maddalena si
applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
  4. L'ente  Parco  nazionale  dell'Arcipelago  de  La  Maddalena  e'
inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge.
  5.   Il  territorio  del  Parco  nazionale  dell'Arcipelago  de  La
Maddalena comprende tutte le isole e  gli  isolotti  appartenenti  al
territorio  del  comune  di  La  Maddalena,  nonche'  le  aree marine
circostanti, ed e' delimitato in via definitiva dalla  perimetrazione
riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:25.000 depositata in
originale  presso  il  Ministero  dell'ambiente  ed in copia conforme
presso la regione autonoma della Sardegna e la sede  dell'ente  Parco
nazionale  dell'Arcipelago  de  La Maddalena, ed allegata al presente
decreto, del quale costituisce parte integrante.
  6. Nel territorio del parco, a decorrere dalla data di costituzione
dell'organismo di gestione e  fino  all'approvazione  del  piano  del
Parco,  di  cui  all'art.  12  della legge n. 394/1991, si applicano,
fatte salve le utilizzazioni del territorio medesimo per esigenze  di
carattere  militare,  anche  connesse  con accordi internazionali, le
misure di salvaguardia riportate nell'allegato A al presente decreto,
del quale costituiscono parte integrante.
  7.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di concerto con il
Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, e' definita la dotazione organica dell'ente Parco.
  8. Sono fatte salve le competenze del Corpo forestale  dello  Stato
di cui al comma 3 dell'art. 31 della citata legge n. 394/l991.